Servizi erogati

(Creato il 21 Maggio 2024, aggiornato il 22 Novembre 2024)

Art. 1 – c.2, 4 – c.2 – c. 6 del D. Lgs 198/2009

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-20;198~art1-com1

Obblighi di pubblicazione concernenti la Class Action

Le pubbliche amministrazioni pubblicano ogni notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio. Nella stessa sezione va anche pubblicata l’eventuale sentenza di definizione del giudizio e le misure adottate in ottemperanza alla sentenza.

L’obbligo di pubblicazione prevede un aggiornamento tempestivo.