Art. 1 – c.2, 4 – c.2 – c. 6 del D. Lgs 198/2009
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-12-20;198~art1-com1
Obblighi di pubblicazione concernenti la Class Action
Le pubbliche amministrazioni pubblicano ogni notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio. Nella stessa sezione va anche pubblicata l’eventuale sentenza di definizione del giudizio e le misure adottate in ottemperanza alla sentenza.
L’obbligo di pubblicazione prevede un aggiornamento tempestivo.