Articolo 26, comma 2 D. Lgs. 33/2013
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
Art. 27 D. Lgs. 33/2013
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
Le pubbliche amministrazioni pubblicano hanno l’obbligo di pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, nonché gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
La scuola pubblica gli atti di concessione sempre in ottemperanza alla normativa privacy. L’eventuale mancata pubblicazione è finalizzata al mantenimento del riserbo sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati (Art. 26 comma 4, D.Lgs. 33/2013).
L’obbligo di pubblicazione prevede un aggiornamento tempestivo.