Art. 7, c. 3, D.Lgs. N. 82/2005

(Creato il 22 Novembre 2024, aggiornato il 22 Novembre 2024)

Art. 7, c. 3, D.Lgs. N. 82/2005

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82

Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi in rete

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.

Per 'servizi in rete' si intende l’accesso attraverso reti telematiche a documenti, informazioni, dati e servizi resi disponibili tramite portali web e applicazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni e delle società a capitale pubblico (art. 2, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale) oltre che, nella maggior parte dei casi, anche dai gestori di servizi pubblici.
Nella scuola nei servizi in rete possono essere compresi: Pago in Rete, Registro online, MAD ecc.

L’obbligo di pubblicazione prevede un aggiornamento tempestivo.