Articolo 26, comma 1 Dlgs 33/2013

(Creato il 22 Novembre 2024, aggiornato il 22 Novembre 2024)

Articolo 26, comma 1 Dlgs 33/2013 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig= 

Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

L’obbligo di pubblicazione prevede un aggiornamento tempestivo.